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Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830

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ALLEGATO A

ART. 11 QUINQUIES, COMMA 3 DELLA L.R. 28/1999 S.M.I.

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE NEI MERCATINI AVENTI QUALE SPECIALIZZAZIONE IL COLLEZIONISMO, L’USATO, L’ANTIQUARIATO E L’OGGETTISTICA VARIA.

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CAPO I

OGGETTO E PRINCIPI

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Con la presente deliberazione si definiscono, ai sensi dell'art. 11 quinquies c. 3 della Legge regionale 28/1999 s.m.i. e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo V bis della medesima, i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche definite, ai sensi dell'art. 27, c. 1 lett. a) e b) del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina

relativa al settore del commercio) s.m.i., come le aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinate all'uso del pubblico indistinto, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Detta attività, a norma dell'art. 11 bis c. 3 della L.R. 28/1999 s.m.i., non costituisce attività di commercio.

1.2 Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla presente normativa:

a) l’attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto

dall’art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i.;

b) l’attività di vendita svolta nell’ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;

c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all’atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

2. Mercatini: caratteristiche e individuazione a livello locale

2.1 Ai fini dei presenti criteri, i “mercatini” di cui all’art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i., aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, si caratterizzano per la presenza dei venditori occasionali, definiti dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i. .

2.2 I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa in sede locale, alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica rispettiva disciplina. Possono

altresì essere realizzati in modo autonomo.

2.3 I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

2.4 I mercatini possono essere realizzati su iniziativa del Comune, o di altro soggetto pubblico o privato e sono realizzati nel rispetto del Capo V bis della L.R. 28/99 s.m.i., della presente deliberazione e della normativa in sede locale.

2.5 I mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:

a) mercatino di iniziativa comunale: il mercatino è individuato e gestito direttamente dal Comune;

b) mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo: il mercatino è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato;

c) mercatino di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati ecc.): i proponenti presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, poi approvato dal Comune.

2.6 La formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercatini è condizione necessaria per consentire, ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 s.m.i., l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali, cui non è in nessun caso consentito di esercitare, in ambito regionale, attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini di cui alla presente deliberazione.

3. Funzioni comunali

3.1 Ferma restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni relative all'individuazione e alla disciplina dei mercatini o alla loro approvazione, il Comune, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dalla normativa vigente, a soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di attività amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento dei mercatini e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali.

3.2 I soggetti pubblici o privati possono assumere l’iniziativa per la realizzazione dei mercatini, presentando apposito progetto soggetto ad approvazione da parte del Comune.

3.3 A tale fine il Comune adotta “norme per la vendita occasionale” per disciplinare l’accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente.

3.4 Ai sensi dell'art. 11 quater c. 2 della L.R. 28/1999 s.m.i., i Comuni inviano alla Regione i dati, necessari al monitoraggio e al controllo in sede regionale, sui mercatini e sulla partecipazione dei venditori occasionali, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio.

3.5 I Comuni e i soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le rispettive attività secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà.

3.6 Permangono in ogni caso in capo al Comune le funzioni relative a:

a) rilascio e ritiro dei tesserini;

b) individuazione e disciplina o approvazione del mercatino;

c) controllo sulle attività svolte nell’ambito del mercatino con particolare riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni;

d) controllo sull’attività svolta dai soggetti affidatari di funzioni e dai soggetti proponenti.

E’ fatto salvo ogni controllo di competenza, durante lo svolgimento del mercatino, da parte degli organi istituzionalmente preposti.

4. Venditori occasionali

4.1 I venditori occasionali sono tipicamente individuati dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i. come i soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini l'attività di vendita:

 di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;

 di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;

 rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;

 per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale.

4.2 I venditori occasionali non possono svolgere nell’ambito della Regione Piemonte alcuna attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini.

4.3 Ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

4.4 L'autorizzazione temporanea di cui all'art. 11 della L.R. 28/1999 s.m.i., non può essere rilasciata ai venditori occasionali a completamento della loro attività di vendita occasionale. E’

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riservata per contro alle imprese commerciali o artigiane o ad altri soggetti iscritti al Registro delle Imprese, che necessitino dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica e qualora non intendano munirsi di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica a titolo permanente.

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CAPO II

ADEMPIMENTI PER I VENDITORI OCCASIONALI

1. Richiesta del tesserino

1.1 Il venditore occasionale per poter esercitare l’attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino al:

a) Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;

b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.

1.2 La domanda, soggetta a bollo, deve contenere:

a) le generalità dell’interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale);

b) l’autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 71 del D.Lgs.59/2010 s.m.i., resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione

amministrativa – Testo A) s.m.i.;

c) la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante:

1) la propria condizione di venditore occasionale,

2) di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;

3) che non sussistono per l’ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.

1.3 Alla domanda dovrà essere allegata almeno una foto tessera recente del richiedente, da apporre sul tesserino.

1.4 Il tesserino, munito di fotografia, ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e da la possibilità in tale arco di tempo di esercitare l’attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di diciotto giornate. Lo stesso non è cedibile o trasferibile.

1.5 Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino.

1.6 In caso di ritiro del tesserino a seguito di accertata violazione di una delle prescrizioni di cui all’art. 11 ter della L.R. 28/1999 s.m.i., il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento medesimo.

1.7 Il venditore occasionale in possesso del tesserino in corso di validità è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al Comune di rilascio del tesserino ogni cambio di residenza.

1.8 In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il venditore occasionale dovrà richiedere al Comune di rilascio dello stesso un duplicato; alla domanda dovrà essere allegata copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità competenti.

2. Tipologia di beni posti in vendita

2.1 I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;

b) sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore a euro centocinquanta;

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c) sono beni propri.

2.2 Per “beni propri” si intende:

a) beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall’ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo:

1) “capi di abbigliamento”;

2) “articoli di ferramenta”;

3) “articoli di cancelleria”;

4) “vasellame”.

b) beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all’albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.

3. Modalità di partecipazione al mercatino

3.1 Il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve, entro i termini previsti dalla normativa locale, inviare al Comune di svolgimento, o al soggetto delegato o al soggetto proponente, apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.

3.2 Il Comune, o il soggetto delegato o il soggetto proponente, rende nota agli interessati, nelle forme ritenute opportune, l’ammissione al mercatino o l’eventuale esclusione.

3.3 Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati.

3.4 All’interno di ogni singola specifica categoria andranno indicati i relativi beni, quali, a titolo esemplificativo: maglie, pantaloni, gonne, camicie, sciarpe, chiodi, puntine, viti, penne, matite, gomme, libri, francobolli, monete, riviste, ciotole, tazzine, piatti, dischi, tavoli, sedie, comodini, ferri da stiro, macchinette del caffè, tostapane, carrozzine, lettini, giochi.

3.5 La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

3.6 L’elenco dei beni posti in vendita è timbrato, datato e firmato, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale, o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino, secondo le tempistiche previste dalla normativa locale.

3.7 Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell’elenco timbrato; al contrario, l’elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.

3.8 Il tesserino del venditore occasionale è vidimato, mediante apposizione di timbro recante data e firma, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale, o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino, secondo le tempistiche previste dalla normativa locale.

3.9 Possono partecipare ai mercatini solo coloro che hanno adempiuto alle formalità previste in sede locale.

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4. Adempimenti durante la vendita

4.1 Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti.

4.2 Il venditore occasionale deve esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

4.3 L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l’autocertificazione e la dichiarazione previste alle lettere b) e c) del punto 1.2 del presente Capo. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4.4 I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

4.5 Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

4.6 L’esercizio dell’attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

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CAPO III

COMPETENZE COMUNALI

1. Rilascio e ritiro dei tesserini

1.1 Il Comune competente ai sensi del punto 1.1 del Capo II rilascia il tesserino per la vendita occasionale ai soggetti richiedenti, previa acquisizione della domanda di cui al punto 1.2 del Capo

II.

1.2 Il Comune disciplina le modalità e le tempistiche per la richiesta e il rilascio dei tesserini.

1.3 Preventivamente al rilascio del tesserino il Comune verifica sulla banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità e che non gliene sia stato revocato uno nell’ultimo triennio.

1.4 A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, in possesso del tesserino in corso di validità, il Comune di rilascio annota sullo stesso la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità, il Comune di nuova residenza non ne potrà rilasciare un altro.

1.5 Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all’art. 11 ter

della L.R. 28/1999 s.m.i., secondo quanto previsto dall’art. 11 quater della medesima legge.

1.6 Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.

1.7 A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell’atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.

1.8 In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato di cui al Capo II punto 1.8, rilascia lo stesso, dopo aver verificato sulla banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo

tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

1.9 Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, i Comuni effettuano ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter della L.R. 28/1999 s.m.i., come previsto dall’art. 11 quater della legge medesima.

2. Individuazione e disciplina del mercatino di iniziativa comunale

2.1 La formale individuazione e disciplina da parte del Comune del mercatino di iniziativa comunale è condizione necessaria per consentire l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali.

2.2 Nel caso di mercatino di iniziativa comunale con gestione diretta del Comune, nell’atto di

individuazione e disciplina sono indicati:

a) la denominazione del mercatino;

b) il luogo di svolgimento;

c) la data/le date di svolgimento;

d) l’orario di svolgimento;

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e) l’esclusività o l’abbinamento ad altra manifestazione;

f) l’eventuale specializzazione merceologica e conseguentemente l’eventuale limitazione

della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni;

g) la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione;

h) le forme di pubblicità;

i) le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a

prendere parte al mercatino;

j) i criteri di assegnazione degli spazi;

k) le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali;

l) le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi;

m) gli obblighi e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 s.m.i.;

n) gli obblighi e i divieti da osservarsi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

2.3 Qualora il mercatino sia di iniziativa comunale, con affidamento di funzioni a soggetti terzi,pubblici o privati, nell’atto di individuazione e disciplina, oltre a quanto previsto al punto 2.2, il Comune individua il soggetto delegato, specificando le attività amministrative e gestionali oggetto di delega quali ad esempio la ricezione delle manifestazioni di interesse, l’assegnazione degli

spazi, la vidimazione del tesserino, la ricezione e la timbratura dell’elenco dei beni posti in vendita, il controllo sull’esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita.

2.4 In entrambi i casi, ulteriori disposizioni possono essere previste dal Comune in sede locale.

3. Approvazione del mercatino di iniziativa di soggetti terzi

3.1 Il Comune, adotta “norme per la vendita occasionale” per disciplinare l’accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento ed eguaglianza, avendo cura di stabilire i limiti dell'attività del soggetto proponente.

3.2 La formale approvazione da parte del Comune del progetto del proponente è condizione necessaria per lo svolgimento del mercatino di iniziativa di soggetti terzi, pubblici o privati.

3.3 Nel caso di mercatino di iniziativa di soggetti terzi, pubblici o privati, nel progetto, redatto secondo le norme in sede locale, il soggetto proponente dovrà indicare in particolare quanto previsto al punto 2.2 del presente Capo.

3.4 Il Comune, qualora ne ravvisi l’opportunità, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l’interesse pubblico e di promozione del territorio.

3.5 Ulteriori disposizioni possono essere previste dal Comune in sede locale.

4. Gestione del mercatino

4.1 In relazione alla tipologia di iniziativa assunta per la realizzazione del mercatino, lo stesso può

essere gestito:

a) direttamente dal Comune, in tutti i suoi aspetti;

b) da un delegato del Comune;

c) dal soggetto proponente.

4.2 Nel caso di affidamento della gestione del mercatino o di gestione da parte del soggetto proponente, il Comune disciplina i rapporti negoziali tra i soggetti coinvolti, indicando, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l’impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.

4.3 I soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e sono tenuti a segnalare tempestivamente agli organi di controllo e al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

4.4 Il Comune esercita l’attività di controllo sull’attività svolta dai soggetti di cui ai punti precedenti.

5. Trasmissione dati alla Regione

5.1 Ai fini del monitoraggio, nonché per le verifiche in sede regionale, i Comuni sono tenuti alla trasmissione dei dati alla Direzione Regionale competente in materia di commercio, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, secondo precise modalità e scansioni temporali.

5.2 Il Comune può delegare le suddette funzioni anche a soggetti diversi da quelli delegati alla gestione del singolo mercatino.

5.3 Il Comune, in caso di delega delle funzioni di trasmissione dei dati, comunica preventivamente alla Regione le generalità del soggetto delegato.

5.4 I dati sui mercatini che si svolgono sul territorio comunale devono pervenire,

alternativamente:

a) annualmente, nel caso di programmazione annuale del calendario di svolgimento dei

mercatini;

b) entro il giorno precedente la prima giornata di svolgimento, nel caso in cui il mercatino non

sia inserito nella programmazione annuale.

5.5 I dati devono contenere:

a) l’indicazione del Comune di riferimento;

b) la denominazione del mercatino;

c) la data/le date di svolgimento del mercatino;

d) il luogo di svolgimento del mercatino.

5.6 Al fine di aggiornare la banca dati dei venditori occasionali, i dati relativi ai soggetti

partecipanti al mercatino devono pervenire entro i dieci giorni successivi alla singola

partecipazione allo stesso e devono contenere:

a) cognome, nome, codice fiscale e numero del tesserino del venditore occasionale;

b) data di partecipazione;

c) comune sede del mercatino;

d) denominazione del mercatino.

5.7 I dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di revoca dei tesserini devono pervenire tempestivamente, al momento del rilascio e revoca.

5.8 I dati relativi ai rilasci dei tesserini contengono:

a) l’indicazione del Comune di riferimento;

b) cognome e nome e codice fiscale del soggetto a cui è stato rilasciato il tesserino;

c) numero del tesserino;

d) data di rilascio.

5.9 I dati relativi alle revoche dei tesserini contengono:

a) l’indicazione del Comune di riferimento;

b) cognome e nome e codice fiscale del soggetto a cui è stato revocato il tesserino;

c) numero del tesserino;

d) data di rilascio

e) data di revoca.

5.10 Ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di trasmissione dei dati sono individuate dalla struttura regionale competente in materia di commercio.

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CAPO IV

COMPETENZE REGIONALI

1. Monitoraggio

1.1 La Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia di commercio, nell'ambito delle funzioni di cui al Capo IX della L.R. 28/1999 s.m.i., svolge attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e sulla distribuzione territoriale dei mercatini in ambito regionale.

1.2 A tal fine la Regione raccoglie i dati trasmessi dai Comuni sui mercatini che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a:

a) Comune di svolgimento del mercatino;

b) denominazione del mercatino;

c) data/date di svolgimento del mercatino;

d) luogo di svolgimento del mercatino.

1.3 La Regione, oltre che ai fini di monitoraggio e statistici, può prevedere la pubblicazione dei dati relativi ai mercatini sul sito istituzionale dell’Ente, anche al fine di promuovere il territorio.

2. Istituzione della banca dati dei venditori occasionali

2. E' istituita, presso la direzione regionale competente in materia di commercio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, una apposita banca dati, con il fine di censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini che si svolgono annualmente in ambito regionale.

2.1 Le informazioni sui venditori occasionali, fornite dai Comuni, o dal soggetto delegato, a seguito di ogni singola partecipazione al mercatino, contengono:

a) cognome, nome, codice fiscale e numero del tesserino del venditore occasionale;

b) data di partecipazione al mercatino;

c) Comune sede del mercatino;

d) denominazione del mercatino.

2.2 Tali dati sono raccolti ed elaborati dalla Regione e messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.

3. Verifica e controllo

3.1 La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui al Capo VIII della L.R. 28/1999 s.m.i., svolge attività di verifica e controllo per il rispetto delle prescrizioni contenute al Capo V bis della L.R. medesima.

3.2 In particolare, attraverso la raccolta e sistematizzazione dei dati trasmessi dai Comuni o loro delegati, verranno monitorate le informazioni su:

a) rilascio dei tesserini;

b) revoca dei tesserini;

c) superamento del numero massimo di presenze consentite da parte dei venditori

occasionali.

3.3 I Comuni potranno accedere a tali informazioni, previo accreditamento, secondo le modalità e

tempistiche definite dalla struttura regionale competente in materia di commercio.

4. Adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino

4.1 E’ demandata alla struttura regionale competente in materia di commercio l’adozione:

a) del modello unico regionale, non modificabile, di tesserino per la vendita occasionale;

b) della modulistica tipo relativa:

1) alla domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale;

2) alla manifestazione di interesse per la singola partecipazione ad ogni mercatino;

3) all’elenco dei beni posti in vendita da parte dei venditori occasionali, per ogni singola partecipazione al mercatino

al fine di garantire un’applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale.

4.2 In base alle esigenze e peculiarità a livello locale, la modulistica tipo può essere integrata dai Comuni.

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CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Entrata in vigore

1.1 La presente deliberazione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Adeguamento alla normativa regionale

2.1 I Comuni adeguano le manifestazioni esistenti con partecipazione di venditori occasionali alle nuove disposizioni regionali, attraverso la loro formale individuazione e disciplina o approvazione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

2.2 Fino a tale adeguamento, si applicano alle manifestazioni esistenti le previgenti disposizioni

relative, in particolare, alla possibilità per gli operatori non professionali di richiedere per ogni singola partecipazione apposita autorizzazione temporanea.

2.3 Decorso il termine dei centoventi giorni, senza che il Comune abbia adeguato le manifestazioni esistenti alle nuove disposizioni regionali, ai venditori occasionali non potrà più essere consentito l’esercizio dell’attività di vendita nelle suddette manifestazioni.

3. Ulteriori disposizioni

3.1 Ulteriori disposizioni attuative di maggiore dettaglio possono essere adottate dalla struttura regionale competente in materia di commercio, per una maggiore efficacia operativa della nuova normativa in materia di vendite occasionali su area pubblica.

3.2 Per quanto non previsto dalla presente deliberazione, i Comuni possono adottare apposite disposizioni di integrazione ed attuazione.

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